ll Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio (Dl. 19 maggio 2020, n. 34) che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- onlus e associazioni di volontariato;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Gli isolanti in EPS della LINEA ECO di Isolkappa soddisfano i requisiti di cui al 2.4.2.9 del D.M. 11 ottobre 2017 e sono dotati di marchio PSV, quindi ottenuti mediante l’impiego di materiali da riciclo dimostrato tramite certificazione n. 1951/2021 rilasciata da IPPR (organismo di valutazione di conformità) secondo i requisiti specificati nel Regolamento “Plastica Seconda Vita” Ed. 1 rev. 3 del 09/2018.
ISOLKAPPA ITALIA
L’accesso al Superbonus prevede il rispetto di un requisito fondamentale per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico. Gli interventi oggetto della detrazione, infatti, dovranno garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Dove non è possibile realizzare tale miglioramento, sarà obbligatorio il raggiungimento della classe energetica più alta per potervi accedere.
Il cappotto intervento trainante
Il decreto rilancio individua e definisce, quale intervento trainante, l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
Il sistema a cappotto è la migliore soluzione tecnica ed applicativa per riqualificare le superfici opache verticali. Infatti l’utilizzo di questo sistema, oltre ad essere estremamente efficace, nasce proprio dall’esigenza di efficientare edifici già esistenti, poiché consente l’esecuzione dei lavori senza che l’immobile venga rilasciato dai suoi dimoranti.
Il sistema a cappotto può essere affiancato da una serie di soluzioni per l’efficientamento energetico delle superfici opache orizzontali ed inclinate.

Al fine di ottenere il Superbonus del 110%, è obbligatorio che gli isolanti utilizzati siano conformi ai CAM (Criteri Ambientali minimi)
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.
I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del MATTM.
La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.
In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.
I CAM vengono adottati, con specifici decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terrirorio e del Mare, per diverse categorie di forniture ed affidamenti.
CAM EDILIZIA - Isolanti Termici ed acustici
In edilizia, i CAM vengono approvati con DM 11 ottobre 2017 del MATTM, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017.
Nel D.M., all’art. 2.4.2, vengono identificati dei criteri specifici per i vari componenti edilizi. Gli isolanti termici ed acustici sono regolamentati all’art. 2.4.2.9 del citato D.M., per cui devono rispettare i seguenti requisiti:
- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni (normative) o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nelcorso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)
- Il prodotto finito deve essere costituito da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito, se contiene uno o più dei seguenti componenti:
Cellulosa – lana di vetro – Lana di roccia – Perlite espansa – Fibre in poliestere – Polistirene Espanso – Polistirene Estruso – Poliuretano Espanso – Agglomerato di Poliuretano – Agglomerati di Gomma – Isolante riflettente in Alluminio.
E’ fatto obbligo al progettista di compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e di prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore debba accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: - una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come Plastica Seconda Vita, ReMade in Italy, o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale



