Nuovi CAM Edilizia: cosa cambia davvero per progettisti e imprese

Il D.M. CAM del 24 novembre 2025 ha aggiornato i Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia, introducendo requisiti più stringenti su comfort estivo, acustica, qualità dell’aria indoor e valutazione ambientale dell’intero ciclo di vita dell’opera. Il decreto è entrato in vigore a febbraio 2026 e si applica alle procedure di affidamento pubblico rientranti nel suo campo di applicazione.

Prima di entrare nel merito, una precisazione importante: i nuovi CAM non stravolgono le regole generali del calcolo energetico degli edifici. Non significa che “da oggi ogni calcolo energetico va fatto in dinamico”. Il metodo dinamico va applicato nei casi e per le verifiche espressamente individuate dal criterio CAM, nell’ambito degli affidamenti pubblici interessati. Verifiche energetiche nazionali e regionali, relazione ex Legge 10, requisiti NZEB e verifiche aggiuntive richieste dai CAM restano ambiti distinti, da non confondere tra loro.

A questo si aggiunge un ulteriore livello da non sovrapporre: il D.M. CAM 24 novembre 2025 è un provvedimento distinto anche dal Decreto Requisiti Minimi del 28 ottobre 2025, in vigore dal 3 giugno 2026, che aggiorna invece le regole nazionali sulle prestazioni energetiche in attesa del recepimento della direttiva EPBD IV. Sono due iter normativi paralleli, con tempistiche e ambiti di applicazione differenti: confonderli rischia di far sovrastimare il contenuto di un decreto o sottovalutare l’impatto di quello che seguirà.

Vediamo nel dettaglio le principali novità.

Comfort estivo: il calcolo dinamico orario

Il nuovo CAM introduce il calcolo dinamico orario secondo la norma UNI EN ISO 52016-1 per la verifica del comfort estivo. Non basta più affidarsi alla sola massa superficiale dell’involucro: il metodo dinamico analizza il comportamento termico dell’edificio ora per ora, valutando la temperatura operativa degli ambienti e restituendo un quadro molto più aderente al reale funzionamento della costruzione durante i mesi caldi.

Si tratta quindi di un affinamento della verifica, non di una sostituzione generalizzata dei metodi di calcolo tradizionali: il campo di applicazione resta quello definito dal criterio CAM.

Nello specifico, è il criterio 2.3.2 del D.M. CAM a definire i requisiti aggiuntivi e le verifiche di prestazione energetica richieste in base alla tipologia di intervento sugli edifici pubblici, distinguendosi dal criterio 2.3.1, dedicato alla diagnosi energetica.

Per orientarsi tra i diversi livelli normativi coinvolti, può essere utile tenere a mente il flusso che li collega:

  • D.Lgs. 36/2023, art. 57 – rende obbligatoria l’applicazione dei CAM negli appalti pubblici;
  • D.M. 24 novembre 2025 (CAM Edilizia) – stabilisce il requisito ambientale ed energetico specifico, in questo caso tramite il criterio 2.3.2;
  • UNI EN ISO 52016-1 – fornisce la metodologia tecnica con cui quel requisito viene effettivamente calcolato.

Acustica: dal progetto alla prestazione reale

Fino a ieri, l’iter di verifica acustica seguiva un percorso in gran parte “sulla carta”:

  • verifica progettuale dei requisiti acustici;
  • calcolo previsionale delle prestazioni;
  • controlli finali non sempre sistematici.

Con i nuovi CAM cambia l’impostazione: la conformità va dimostrata anche sull’opera realizzata, non solo nella fase di progetto. Il percorso richiesto si articola ora in tre momenti:

  • Progetto: relazione acustica previsionale e verifica dei requisiti.
  • Cantiere: controllo della corretta esecuzione delle soluzioni acustiche.
  • Fine lavori: misure fonometriche in opera e relazione di collaudo acustico.

L’obiettivo è chiaro: non è più sufficiente dimostrare la conformità in fase progettuale, le prestazioni acustiche devono essere verificate direttamente sull’edificio costruito.

Il riferimento normativo specifico è il criterio 2.3.10 del D.M. 24 novembre 2025, dedicato a “Prestazioni e benessere (comfort) acustico”, che va oltre il semplice rispetto del D.P.C.M. 5 dicembre 1997: per gli interventi ai quali il criterio è applicabile, il progetto deve prevedere che le prestazioni acustiche di partizioni orizzontali e verticali, facciate e impianti raggiungano almeno la Classe II della UNI 11367, nei prospetti indicati dal criterio stesso.

Qualità dell’aria indoor: limiti di emissione più rigorosi

I nuovi CAM Edilizia fissano limiti di emissione precisi per i materiali destinati agli ambienti interni, con l’obiettivo di garantire una migliore qualità dell’aria indoor.

Le sostanze sotto controllo sono in particolare:

  • formaldeide;
  • TVOC (Composti Organici Volatili Totali);
  • sostanze cancerogene;
  • VOC specifici.

I limiti riguardano una gamma ampia di prodotti: pitture e vernici, adesivi e sigillanti, pavimentazioni e rivestimenti, pannelli e prodotti a base di legno, controsoffitti, materiali isolanti esposti verso gli ambienti interni e, più in generale, tutti i prodotti suscettibili di rilasciare sostanze nell’aria indoor.

La conformità non è un’autocertificazione: spetta al progettista verificare che i prodotti scelti rispettino le prescrizioni CAM attraverso la documentazione prevista, le certificazioni ammesse e/o i rapporti di prova applicabili.

L’obiettivo finale unisce tre dimensioni che finora venivano spesso trattate separatamente: efficienza energetica, comfort e salubrità degli ambienti.

LCA e GWP: si valuta l’intero ciclo di vita

Uno dei cambi di prospettiva più significativi introdotti dai nuovi CAM riguarda il modo in cui si misura l’impatto ambientale di un edificio: non più solo le prestazioni del singolo prodotto, ma l’impatto dell’intero ciclo di vita dell’opera.

Cos’è la LCA (Life Cycle Assessment). È lo studio che permette di valutare gli impatti ambientali di un’opera lungo tutte le fasi della sua esistenza: produzione dei materiali, trasporto, costruzione, uso e manutenzione, sostituzione dei componenti, fino a fine vita, recupero e riciclo. In pratica, invece di guardare solo “quanto è efficiente” un materiale o un edificio oggi, si guarda a quanto pesa sull’ambiente per tutto il tempo in cui esiste, dalla produzione alla sua eventuale dismissione.

Cos’è il GWP (Global Warming Potential). È l’indicatore che misura il contributo di un’opera al cambiamento climatico, e nei nuovi CAM diventa centrale. Non si valuta più soltanto quanta energia consuma o genera un edificio in fase d’uso, ma anche quanto impatto ambientale complessivo produce lungo il proprio ciclo di vita.

Nei nuovi CAM Edilizia, la valutazione ambientale assume così un ruolo sempre più strategico, diventando anche un criterio premiante nell’assegnazione degli appalti pubblici. L’obiettivo, in sintesi, è misurare, confrontare, ridurre e premiare le scelte progettuali e costruttive a minore impatto.

BIM: verso un unico ecosistema digitale

I nuovi criteri si inseriscono in un contesto in cui la progettazione, l’esecuzione e la gestione dei dati dell’opera tendono sempre più a convergere in un unico ecosistema digitale, dove il modello BIM diventa il punto di raccolta delle informazioni tecniche, prestazionali e ambientali richieste dai CAM, dalle verifiche di comfort ai dati LCA, semplificando la tracciabilità della conformità lungo tutto il processo edilizio.

Cosa significa in pratica

I nuovi CAM Edilizia spostano l’attenzione dalla sola conformità documentale alla prestazione reale e misurabile dell’edificio, lungo tutto il suo ciclo di vita: dal comfort estivo verificato ora per ora, all’acustica controllata anche in cantiere e a fine lavori, fino alla qualità dell’aria indoor e all’impatto ambientale complessivo dei materiali impiegati. Per chi progetta e costruisce, questo significa un livello di documentazione e verifica più elevato fin dalle prime fasi di scelta dei materiali, un ambito in cui la disponibilità di dati tecnici, certificazioni e informazioni ambientali solide da parte dei produttori diventa un supporto concreto al lavoro di progettisti e imprese.