Norme e incentivi per l’isolamento termico in edilizia nel 2026: la guida per professionisti

— A cura dell’ufficio tecnico Isolkappa

Il 2026 è l’anno in cui la disciplina dell’isolamento termico in edilizia cambia in modo strutturale. Tra il 25 dicembre 2025 e il 3 giugno 2026 entrano in vigore cinque provvedimenti che ridisegnano in modo coordinato requisiti tecnici minimi degli edifici, criteri ambientali per i materiali isolanti, percentuali di incentivo fiscale e meccanismi di rimborso per gli interventi di efficientamento energetico.

Per chi progetta, dirige i lavori o esegue interventi sull’involucro, la difficoltà non è normativa in senso stretto: è la necessità di gestire simultaneamente cinque ambiti che fino a ieri venivano trattati in modo separato. Un singolo cantiere nel 2026 deve rispettare i nuovi requisiti minimi del DM 28 ottobre 2025, garantire i livelli di comfort acustico previsti dal DPCM 5 dicembre 1997, accedere al regime fiscale corretto tra Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus o Superbonus residuale, eventualmente cumulare il Conto Termico 3.0 e — se si tratta di un appalto pubblico — soddisfare i nuovi Criteri Ambientali Minimi.

Questa guida unisce in un solo documento i cinque ambiti, organizzati nello stesso ordine in cui un progettista li affronta su un intervento reale. Le sezioni che seguono riportano i valori numerici operativi (trasmittanze, percentuali, massimali, costi unitari ammissibili) con il riferimento puntuale al decreto e all’ente competente.

I 30 anni di esperienza di Isolkappa nella produzione di sistemi isolanti termoacustici in EPS sono il filtro tecnico con cui questa guida è stata scritta: ogni indicazione numerica è verificata sui decreti citati e sulle norme armonizzate di prodotto.

 
 
Timeline calendario normativo 2026: Conto Termico 3.0, CAM edilizia, DM 28 ottobre 2025, scadenza Ecobonus e Bonus Casa
Le 5 date chiave del 2026 per l’isolamento termico in edilizia.

Calendario normativo 2026 per l’isolamento termico in edilizia.

Calendario normativo 2026: cosa entra in vigore e quando

Il calendario sintetizza in una sola pagina i cinque appuntamenti principali del 2026 per chi opera sull’involucro edilizio.

DataProvvedimentoAmbitoEffetto
25 dicembre 2025DM 7 agosto 2025Conto Termico 3.0Entrata in vigore del nuovo meccanismo incentivante
9 dicembre 2025Regole Applicative GSEConto Termico 3.0Pubblicazione del documento operativo per la richiesta degli incentivi
1° febbraio 2026DM 24 novembre 2025CAM ediliziaSostituzione integrale dei CAM 2022 per appalti pubblici
3 giugno 2026DM 28 ottobre 2025Requisiti minimi efficienza energeticaSostituzione del DM 26 giugno 2015 per i titoli abilitativi richiesti dopo questa data
31 dicembre 2026Legge 199/2025 (Bilancio 2026)Detrazioni fiscaliTermine ultimo per le aliquote 50%/36% di Ecobonus, Bonus Casa e Sismabonus
Dal 1° gennaio 2027Legge 199/2025Detrazioni fiscaliAliquote ridotte a 36% (abitazione principale) e 30% (altre abitazioni)

Per i titoli abilitativi presentati prima del 3 giugno 2026 continua ad applicarsi il DM 26 giugno 2015. La data di riferimento per i bonus è invece la data in cui la spesa è sostenuta. Il Conto Termico 3.0 ha un plafond annuo di 900 milioni di euro ed è erogato fino ad esaurimento risorse.

Requisiti minimi di efficienza energetica: cosa cambia con il DM 28 ottobre 2025

Il DM 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025, sostituisce integralmente il DM 26 giugno 2015. Si applica ai titoli abilitativi presentati dopo il 3 giugno 2026 e introduce modifiche strutturali nella valutazione delle prestazioni dell’involucro.

Quadro di sintesi delle novità

La novità centrale è l’inclusione esplicita dei ponti termici di riferimento nella definizione dell’edificio di riferimento. Nel decreto attualmente in vigore, le trasmittanze di riferimento includevano già il contributo di eventuali ponti termici in modo aggregato; il nuovo decreto richiede che, oltre alle trasmittanze di riferimento, vengano inserite anche le trasmittanze lineiche di riferimento (ψ) per i ponti termici previsti da progetto, secondo la Tabella 5bis dell’Appendice A.

Il decreto distingue quattro ambiti di applicazione, ciascuno con propri obblighi di verifica.

Edifici di nuova costruzione e assimilabili

Per gli edifici di nuova costruzione, le demolizioni con ricostruzione e gli ampliamenti con nuovo impianto, la verifica riguarda l’intero edificio. Gli indicatori di fabbisogno energetico di progetto vanno confrontati con i rispettivi indicatori limite calcolati sull’edificio di riferimento:

  • EPH,nd — indice di prestazione termica utile per il riscaldamento;
  • EPC,nd — indice di prestazione termica utile per il raffrescamento;
  • EPgl,tot — indice di prestazione energetica globale dell’edificio.

L’edificio di riferimento è ora costruito utilizzando le trasmittanze di riferimento della Tabella 1 e le trasmittanze lineiche di riferimento della Tabella 5bis.

Ristrutturazioni importanti di primo livello

Si applicano le stesse verifiche degli edifici nuovi, con due novità rilevanti rispetto al precedente decreto: l’inclusione dei ponti termici di riferimento nell’edificio di riferimento e l’introduzione di nuovi limiti del coefficiente medio di scambio termico H’T variabili in funzione della percentuale di superficie finestrata.

Ristrutturazioni importanti di secondo livello

Per gli interventi sull’involucro con incidenza superiore al 25% della superficie lorda disperdente, viene eliminata la verifica del coefficiente medio di scambio termico H’T e viene sostituita da un doppio controllo sulla trasmittanza:

  • C1: U(sezione corrente) < U(lim tabella);
  • C2: U(media) < U(lim media con valutazione PT).

Il valore U(media) di progetto si calcola sommando i contributi delle aree opache e dei ponti termici reali, e va confrontato con un U(lim media) calcolato con i coefficienti lineici di riferimento riportati nelle tabelle da 5 a 7 dell’Appendice B del decreto.

Riqualificazioni energetiche

Per gli interventi sull’involucro con incidenza fino al 25%, è prevista solo la verifica della trasmittanza in sezione corrente, senza considerare i ponti termici. La trasmittanza limite di riferimento è quella della Tabella 3 (Appendice B del DM 28/10/2025).

Tabelle di trasmittanza di riferimento

Per le strutture opache (Tabella 1 — Urif, edifici nuovi):

Zona climaticaVerticaliCoperturePavimentiTrasparenti
A-B0,430,350,443,00
C0,340,330,382,20
D0,290,260,291,80
E0,260,220,261,40
F0,240,200,241,10
Valori in W/m²K. Fonte: Appendice A, DM 28 ottobre 2025.

Nota operativa importante: nei casi di isolamento in intercapedine o dall’interno le trasmittanze limite riportate nelle tabelle vanno incrementate del 30%. Questa indicazione vale sia per i requisiti minimi sia per l’accesso alle detrazioni fiscali e al Conto Termico.

Schema delle 4 verifiche del DM 28 ottobre 2025 per isolamento termico: nuova costruzione, ristrutturazioni importanti 1° e 2° livello, riqualificazione energetica
Le 4 verifiche del DM 28 ottobre 2025 in funzione dell’ambito di intervento (in vigore dal 3 giugno 2026).
Le 4 verifiche del DM 28 ottobre 2025 in funzione dell’ambito di intervento.

👉 Approfondimento dedicato: le nuove trasmittanze del DM 28/10/2025.

Requisiti di comfort acustico: cosa prevedono il DPCM 5/12/1997 e i CAM 2025

I requisiti acustici passivi degli edifici continuano a essere disciplinati dal DPCM 5 dicembre 1997, che fissa i valori minimi per cinque parametri principali in funzione della categoria di edificio.

CategoriaR’w (dB)D2m,nT,w (dB)L’n,w (dB)LA,S,max (dBA)LA,eq (dBA)
Ospedali, cliniche≥ 55≥ 45≤ 58≤ 35≤ 25
Residenze, alberghi≥ 50≥ 40≤ 63≤ 35≤ 25
Scuole≥ 50≥ 48≤ 58≤ 35≤ 25
Uffici, commerciali≥ 50≥ 42≤ 55≤ 35≤ 25

I parametri descrivono rispettivamente: il potere fonoisolante apparente delle partizioni interne (R’w), l’isolamento di facciata da rumori aerei esterni (D2m,nT,w), il livello di rumore di calpestio (L’n,w), il rumore di impianti a funzionamento discontinuo (LA,S,max) e a funzionamento continuo (LA,eq).

Per gli appalti pubblici, il criterio CAM 2.3.10 (DM 24 novembre 2025) aggiunge ai requisiti del DPCM la conformità ad almeno la Classe II della norma UNI 11367 per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni totali o parziali, oltre ai valori di “prestazione buona” indicati nell’Appendice B della stessa norma. Per scuole, ospedali e case di cura sono richiesti livelli più stringenti.

👉 Per un approfondimento sulle soluzioni tecniche di isolamento acustico: isolamento termoacustico delle pareti interne.

Bonus edilizi 2026: il quadro completo delle detrazioni

La Legge 199 del 30 dicembre 2025 (Bilancio 2026) conferma per l’intero 2026 la struttura dei bonus edilizi introdotta con la manovra precedente, ma con importanti differenze legate alla destinazione dell’immobile e alla tipologia di intervento.

Le novità della Legge 199/2025

Per le spese sostenute nel 2026 è prevista una detrazione del 50% in 10 anni per gli interventi sull’abitazione principale e una detrazione del 36% per le altre tipologie di abitazione, sia per Ecobonus (Legge 90/2013, art. 14), sia per Bonus Casa (art. 16), sia per Sismabonus (art. 16, comma 1-bis lettere da i a 1-septies).

Una novità rilevante: nel 2026 sono escluse dalle detrazioni le spese per la sostituzione di un generatore con un nuovo generatore alimentato a combustibili fossili. La detrazione resta solo per gli impianti ibridi.

Tabella scadenze 2025 — 2027

AnnoEco prima casaEco altreBonus Casa primaBonus Casa altreSisma primaSisma altre
202550%36%50%36%50%36%
202650%36%50%36%50%36%
202736%30%36%30%36%30%

Per “abitazione principale” si intende quella nella quale il proprietario o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Ecobonus 2026: massimali per intervento

L’Ecobonus prevede massimali di detrazione differenziati per tipologia di intervento (art. 14, comma 3-quinquies, DL 63/2013):

InterventoMassimale di detrazione
Riqualificazione energetica globale dell’edificio100.000 € per l’intero edificio
Isolamento termico delle strutture opache60.000 € per unità immobiliare
Sostituzione di finestre o infissi60.000 € per unità immobiliare
Schermature solari e chiusure oscuranti60.000 € per unità immobiliare
Solare termico60.000 € per unità immobiliare
Pompe di calore30.000 € per unità immobiliare
Sistemi ibridi30.000 € per l’intero edificio
Micro-cogeneratori100.000 € per unità immobiliare
Scaldacqua a pompa di calore30.000 € per unità immobiliare
Impianti a biomassa30.000 € per unità immobiliare
Building Automation15.000 €

Bonus Casa 2026

Il Bonus Casa (art. 16, comma 1, DL 63/2013) ha un massimale di spesa per il 2026 di 96.000 euro per unità immobiliare/anno e copre manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Tra le finalità incentivate rientrano anche gli interventi per il conseguimento di risparmi energetici e quelli di adozione di misure antisismiche.

Sismabonus 2026

Il Sismabonus mantiene nel 2026 le aliquote del 50% per l’abitazione principale e 36% per le altre, con regole specifiche legate alla classe di rischio sismico raggiunta dopo l’intervento. Per l’abbinamento con interventi di isolamento termico è disponibile il prossimo cluster di approfondimento dedicato.

Superbonus 110% nel 2026: cosa resta

Il Superbonus al 110% nel 2026 è valido solo per i casi previsti dal comma 8-ter 1 dell’articolo 119 (introdotto dal DL 30 giugno 2025, n. 95 convertito con la Legge 118/2025): interventi nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il decreto Omnibus ha stanziato un plafond di 100 milioni di euro per il 2026 e il Superbonus si potrà richiedere solo sull’importo eccedente il contributo di costruzione.

Requisiti tecnici di trasmittanza per accedere alle detrazioni

Per l’accesso a Ecobonus e Superbonus i limiti sono più restrittivi rispetto ai requisiti minimi. Tabella 6 — valori massimi di trasmittanza per le detrazioni:

ZonaVerticaliCoperturePavimentiFinestre
A0,380,270,402,60
B0,380,270,402,60
C0,300,270,301,75
D0,260,220,281,67
E0,230,200,251,30
F0,220,190,231,00
Valori in W/m²K. Per il Bonus Casa è sufficiente rispettare i limiti del DM 28 ottobre 2025.

Anche in questo caso, per isolamento dall’interno o in intercapedine i valori della Tabella 6 sono incrementati del 30%.

Tabella aliquote Ecobonus 2025-2027 e massimali di detrazione per ciascun intervento di efficientamento energetico nel 2026
Aliquote di detrazione 2025-2027 e massimali Ecobonus per intervento di efficientamento energetico.

👉 Verifica la conformità dei pannelli isolanti Isolkappa ai limiti di trasmittanza: sistema a cappotto Isolkappa.

Per l’integrazione tra Bonus Casa e cappotto termico: Bonus Casa 2026 e isolamento. Per Ecobonus + cappotto: guida Ecobonus 2026 per cappotto.

Conto Termico 3.0: come accedere agli incentivi

Il Decreto 7 agosto 2025, denominato Conto Termico 3.0, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025 ed è entrato in vigore il 25 dicembre 2025. Le Regole Applicative sono state pubblicate dal GSE il 9 dicembre 2025.

Le novità del Conto Termico 3.0

Le novità principali rispetto al Conto Termico 2.0 sono due. Primo: viene aperta la possibilità di accedere all’incentivo per interventi sull’involucro anche ai privati, ma solo su edifici non residenziali (categorie catastali A/10, B, C escluse C/6 e C/7, D escluse D/9, E escluse E/2, E/4, E/6). Secondo: viene aperto l’accesso anche alle Comunità Energetiche Rinnovabili e ai gruppi di autoconsumatori.

Soggetti ammessi

Gli interventi sull’involucro opaco (art. 5.1.a) sono accessibili a:

  • Amministrazioni pubbliche (art. 2, comma 1.c);
  • Enti del Terzo Settore (art. 2, comma 1.n);
  • Soggetti privati per interventi su edifici del terziario (art. 2, comma 1.ss) appartenenti alle categorie catastali sopra indicate;
  • Soggetti privati per interventi su edifici residenziali in categoria catastale A (escluse A/8, A/9, A/10).

Percentuali di incentivo modulabili

L’ammontare dell’incentivo non è una percentuale fissa: viene determinato da un calcolo basato sulla spesa effettivamente sostenuta e sui costi massimi ammissibili. La percentuale di partenza è il 40% e può essere incrementata in funzione di:

  • 50% per interventi nelle zone climatiche E ed F;
  • 55% se l’intervento sull’involucro è realizzato contestualmente alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale;
  • 100% per gli interventi su edifici di piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti, su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale;
  • +10% per interventi che utilizzano componenti prodotti nell’Unione Europea.

Costi massimi ammissibili (Tabella 7)

I costi massimi unitari per gli interventi sull’involucro opaco fissati dall’Allegato del decreto sono:

InterventoCmax
Coperture — isolamento dall’esterno300 €/m²
Coperture — isolamento dall’interno150 €/m²
Coperture — copertura ventilata350 €/m²
Pareti opache verticali — isolamento dall’esterno200 €/m²
Pareti opache verticali — isolamento dall’interno100 €/m²
Pareti opache verticali — parete ventilata250 €/m²
Strutture opache orizzontali (pavimenti) — esterno170 €/m²
Strutture opache orizzontali (pavimenti) — interno150 €/m²

Il valore massimo dell’incentivo totale per l’involucro opaco è di 100.000 € (Imax). Il plafond annuo complessivo del Conto Termico 3.0 è di 900 milioni di euro.

Iter di richiesta e modalità di erogazione

L’incentivo è erogato in rate annuali costanti per 5 anni per gli interventi sull’involucro. Per importi inferiori a 15.000 €, l’erogazione ai privati avviene in un’unica soluzione. Se vengono realizzati più interventi, i pagamenti sono uniformati alla durata massima.

L’accesso può avvenire tramite prenotazione (richiesta prima dell’avvio dei lavori) o in via diretta (dopo la conclusione dei lavori).

Cumuli e divieti

Il Conto Termico non è cumulabile con altre detrazioni fiscali sul medesimo intervento. La scelta tra Conto Termico ed Ecobonus va fatta a monte del cantiere e dipende dalla disponibilità del soggetto attuatore di anticipare la spesa: l’Ecobonus prevede una detrazione fiscale spalmata su 10 anni, mentre il Conto Termico è un contributo a fondo perduto erogato direttamente dal GSE.

Per gli interventi di isolamento dall’interno o in intercapedine, i valori di trasmittanza richiesti come requisito tecnico sono incrementati del 30% rispetto a quelli della Tabella 6.

👉 Approfondimento dedicato: Conto Termico 3.0 e involucro opaco.

📄 Documenti ufficiali: GSE — Conto Termico 3.0.

CAM edilizia 2025: l’impatto sui materiali isolanti

Il DM 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2026, sostituisce i precedenti CAM del 2022. I nuovi Criteri Ambientali Minimi disciplinano l’affidamento del servizio di progettazione, dei lavori e degli affidamenti congiunti per gli interventi edilizi in tutti gli appalti pubblici.

Premessa terminologica importante: il decreto chiarisce che le stazioni appaltanti, i progettisti, i direttori dei lavori e gli appaltatori non possono prendere a riferimento prodotti che il fabbricante o il fornitore dichiara come “certificati CAM” o dotati di “certificazione CAM” o con “attestati di conformità ai CAM” o terminologie similari, perché non previste dal decreto. La rispondenza al criterio va dichiarata caso per caso nella Relazione CAM.

Criteri tecnici principali per l’involucro

Tre criteri sono particolarmente rilevanti per il professionista che lavora sull’isolamento termico.

Criterio 2.3.2 — Prestazione energetica in fase estiva. Per gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni importanti di primo livello, la verifica avviene tramite analisi in regime dinamico orario, calcolando la temperatura operante estiva (θo,t) secondo la procedura della UNI EN ISO 52016-1. Non è più ammessa la verifica tramite massa superficiale o trasmittanza termica periodica prevista nel DM 23 giugno 2022.

Criterio 2.3.10 — Prestazioni e comfort acustici. Già citato nella sezione dedicata. Richiede almeno la Classe II UNI 11367 per le nuove costruzioni, con maggiori vincoli per ospedali e scuole.

Criterio 2.4.1 / 3.2.6 — Emissioni in ambienti interni. Le categorie di prodotti da costruzione (compresi gli isolanti a vista, i pannelli, gli intonaci, i rasanti, gli adesivi e i sigillanti) devono rispettare limiti di emissione misurati a 28 giorni: COV totali ≤ 1.000 µg/m³ (≤ 500 µg/m³ per il criterio premiante), formaldeide ≤ 60 µg/m³ (≤ 10 per il premiante), oltre a vincoli specifici per benzene, tricloroetilene, DEHP, DBP e numerosi altri composti.

Criterio 2.4.7 — Isolanti termici e acustici

Il criterio 2.4.7 è quello che impatta direttamente sui pannelli isolanti utilizzati nell’involucro. È strutturato in tre blocchi, tutti obbligatori.

Blocco 1 — Criteri chimico-fisici. Gli isolanti devono rispettare:

  • non sono aggiunte sostanze incluse nell’elenco SVHC (regolamento REACH) in concentrazione superiore allo 0,1%;
  • non sono prodotti con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), come gli HCFC;
  • non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo;
  • se prodotti da resina di polistirene espandibile, gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
  • se costituiti da lane minerali, sono conformi alla Nota Q o alla Nota R del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Blocco 2 — Percentuale minima di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto. Per il polistirene espanso sinterizzato (EPS) la percentuale minima richiesta è del 15%, di cui almeno il 10% di materiale riciclato. La verifica avviene tramite Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) conforme alle norme UNI EN 15804 e UNI EN ISO 14025, oppure tramite certificazioni di prodotto come ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita (PSV), o documentazione relativa allo schema Made Green in Italy. Le asserzioni ambientali auto-dichiarate (UNI EN ISO 14021) non sono ammesse come mezzo di prova.

Blocco 3 — Marcatura CE obbligatoria. Gli isolanti termici utilizzati per l’isolamento dell’involucro devono garantire le prestazioni termiche tramite marcatura CE, secondo la norma di prodotto o tramite procedura volontaria con ETA. Per il polistirene espanso sinterizzato la norma armonizzata di riferimento è la UNI EN 13163.

Studi LCA e LCC

Il capitolo 1.3.2 dei nuovi CAM introduce una metodologia univoca e standardizzata per gli studi sul ciclo di vita (LCA — Life Cycle Assessment) e sul costo del ciclo di vita (LCC — Life Cycle Costing). Ogni studio LCA deve dichiarare almeno tre indicatori ambientali, tra i quali è obbligatoria l’inclusione del GWP-total (Global Warming Potential).

Lo studio LCA diventa lo strumento di verifica per i criteri premianti: il criterio 2.6.3 richiede una riduzione di almeno il 10% per tutti e tre gli indicatori di riferimento; i criteri 3.2.4 e 4.3.1 (varianti migliorative in sede di gara) richiedono almeno il 5% su ciascun indicatore.

Progettazione BIM

Il capitolo 2.1.3 dei CAM 2025 indica che, qualora il progetto ricada nell’applicazione dell’art. 43 del Codice dei Contratti, il progettista deve implementare la base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche dei criteri.

👉 Scopri come i sistemi Isolkappa rispettano i CAM 2025: la mappatura completa è disponibile nel cluster dedicato, criteri CAM 2025 e isolanti EPS.

📄 Documenti ufficiali: MASE — CAM vigenti.

Protocolli di sostenibilità e certificazioni volontarie

I CAM 2025 stabiliscono che, qualora il progetto sia sottoposto a una fase di verifica per la certificazione secondo un protocollo di sostenibilità, il progettista deve allegare alla Relazione CAM la documentazione prevista dallo specifico protocollo, integrando quanto necessario per dimostrare la conformità ad ogni criterio applicato.

I principali protocolli riconosciuti dal mercato italiano e internazionale sono:

  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) — applicato in oltre 150 paesi;
  • BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method);
  • CasaClima Nature, School, Work & Life;
  • DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen);
  • HQE (Haute Qualité Environnementale);
  • ITACA;
  • WELL (limitatamente ai criteri di salubrità);
  • Protocolli del Green Building Council Italia (GBC Historic Building, GBC Home, GBC Quartieri, GBC Condomini);
  • S.A.L.E. (Sistema Affidabilità Legno Edilizia);
  • ARCA (Architettura Comfort Ambiente).

I materiali e i sistemi isolanti possono contribuire al raggiungimento del punteggio richiesto da questi protocolli. La documentazione tecnica per il calcolo dei crediti LEED e dell’impatto sui protocolli più diffusi è disponibile su richiesta dell’ufficio tecnico Isolkappa.

👉 Scarica la mappatura LEED Isolkappa — approfondimento dedicato all’integrazione tra isolamento termico EPS e crediti LEED.

Calendario sintetico delle scadenze 2026

In sintesi, le date operative da tenere presenti per la pianificazione dei cantieri 2026:

  • Già in vigore (dal 25 dicembre 2025): Conto Termico 3.0 — è già possibile presentare richiesta;
  • Già in vigore (dal 1° febbraio 2026): nuovi CAM edilizia — applicabili a tutti i bandi pubblicati dopo questa data;
  • 3 giugno 2026: nuovi requisiti minimi DM 28 ottobre 2025 — si applicano ai titoli abilitativi richiesti dopo questa data;
  • 31 dicembre 2026: scadenza aliquote 50%/36% per Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus — la spesa va sostenuta entro questa data;
  • 1° gennaio 2027: aliquote ridotte al 36% (abitazione principale) e 30% (altre).

Il Superbonus 110% resta valido per il 2026 solo per i territori colpiti dagli eventi sismici 2009 e 2016, fino ad esaurimento del plafond di 100 milioni di euro.

Domande frequenti

Quali sono le agevolazioni per l’efficientamento energetico nel 2026?

Nel 2026 sono attive l’Ecobonus al 50% (abitazione principale) o 36% (altre abitazioni), il Bonus Casa con massimale di 96.000 €/u.i., il Sismabonus con le stesse aliquote, il Superbonus 110% residuale per zone sisma 2009 e 2016, e il Conto Termico 3.0. La scelta dipende dalla destinazione dell’immobile e dal tipo di intervento.

Quali bonus per la casa restano nel 2026?

La Legge 199/2025 (Bilancio 2026) ha confermato per l’intero 2026 le aliquote del 50% per l’abitazione principale e del 36% per le altre abitazioni, sia per Ecobonus, sia per Bonus Casa, sia per Sismabonus. Dal 2027 le aliquote scenderanno rispettivamente al 36% e al 30%.

Come funziona l’Ecobonus 2026?

L’Ecobonus 2026 è una detrazione IRPEF/IRES ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Per le abitazioni principali l’aliquota è del 50%, per le altre del 36%. I massimali sono differenziati per tipologia di intervento (60.000 € per cappotto e infissi, 100.000 € per riqualificazione globale). Per accedere è necessario rispettare i limiti di trasmittanza della Tabella 6 e trasmettere la documentazione a ENEA.

Cosa cambia con il DM 28 ottobre 2025?

Il DM 28 ottobre 2025 sostituisce il DM 26 giugno 2015 e introduce due novità principali: l’inclusione dei ponti termici di riferimento nell’edificio di riferimento (con relative trasmittanze lineiche di Tabella 5bis) e, per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, l’eliminazione del coefficiente H’T sostituito da un doppio controllo sulla trasmittanza (sezione corrente + media con valutazione PT).

Da quando entrano in vigore i nuovi requisiti minimi?

I nuovi requisiti del DM 28 ottobre 2025 si applicano ai titoli abilitativi richiesti dopo il 3 giugno 2026. Per i titoli presentati prima di questa data continua ad applicarsi il DM 26 giugno 2015.

Cosa sono i ponti termici di riferimento?

I ponti termici di riferimento sono valori convenzionali di trasmittanza termica lineica (ψ) introdotti dal DM 28 ottobre 2025 per il calcolo dell’edificio di riferimento. La Tabella 5bis dell’Appendice A definisce i valori per le tipologie di ponte termico più ricorrenti (aggancio balcone, davanzale serramento, spalla serramento, architrave, cassonetto) in funzione della zona climatica.

Come funziona il Conto Termico 3.0?

Il Conto Termico 3.0 è un contributo a fondo perduto erogato dal GSE per interventi di efficientamento energetico e produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Per gli interventi sull’involucro la percentuale di partenza è il 40%, modulabile fino al 100% in casi specifici. L’incentivo è erogato in 5 rate annuali costanti, oppure in unica soluzione per importi inferiori a 15.000 € (per i privati).

Chi può accedere al Conto Termico 3.0?

Possono accedere le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti del Terzo Settore, i soggetti privati per interventi su edifici terziari (categorie catastali A/10, B, C, D, E con esclusioni), i soggetti privati per interventi su edifici residenziali in categoria A (escluse A/8, A/9, A/10) limitatamente alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, e le Comunità Energetiche Rinnovabili.

Qual è la percentuale di rimborso del Conto Termico 3.0?

La percentuale di partenza per l’involucro è del 40%. Sale al 50% nelle zone climatiche E ed F, al 55% se l’intervento è realizzato contestualmente alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, al 100% per gli edifici di piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti, scuole pubbliche e ospedali del SSN. È previsto un ulteriore +10% se i componenti utilizzati sono prodotti nell’Unione Europea.

Cosa sono i CAM in edilizia?

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali obbligatori che le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione di gara per gli appalti pubblici di servizi di progettazione e lavori. Disciplinano in modo cogente gli aspetti ambientali del progetto (efficienza energetica, comfort, materiali, gestione del cantiere) e individuano sia criteri obbligatori sia criteri premianti.

Quali requisiti deve avere un isolante per i CAM 2025?

Un isolante termico per essere conforme al criterio 2.4.7 dei CAM 2025 deve rispettare tre blocchi: criteri chimico-fisici (no SVHC oltre 0,1%, no agenti ODP, agenti espandenti < 6% per EPS, conformità Nota Q/R per lane minerali); percentuale minima di riciclato del 15% (di cui 10% riciclato) per l’EPS, verificata tramite EPD o equivalenti; marcatura CE obbligatoria (UNI EN 13163 per l’EPS).

Il Superbonus 110% è ancora valido nel 2026?

Il Superbonus 110% nel 2026 è valido solo per gli interventi nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria) e dal 24 agosto 2016 in poi, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il decreto Omnibus ha disposto un plafond di 100 milioni di euro per il 2026, con erogazione fino ad esaurimento risorse.

Quali trasmittanze devo rispettare per accedere alle detrazioni?

Per Ecobonus e Superbonus è necessario rispettare i valori della Tabella 6 (es. zona E: 0,23 W/m²K per le pareti verticali, 0,20 per le coperture, 0,25 per i pavimenti). Per il Bonus Casa è sufficiente rispettare i limiti di legge previsti dal DM 28 ottobre 2025. Nei casi di isolamento dall’interno o in intercapedine i valori sono incrementati del 30%.

L’Ecobonus si può cumulare con il Conto Termico?

No. Il Conto Termico non è cumulabile con altre detrazioni fiscali sul medesimo intervento. La scelta tra Ecobonus e Conto Termico va fatta a monte e dipende da: capacità di anticipo della spesa, presenza di capienza fiscale del soggetto attuatore, dimensione dell’intervento e possibilità di accedere alle maggiorazioni del Conto Termico.

Cosa succede se non si adegua la casa entro il 2030?

La direttiva EPBD (“Case Green”) fissa target europei di efficienza per il parco edilizio. L’attuazione nazionale è in fase di definizione e i meccanismi sanzionatori non sono ancora operativi nel 2026. Per i professionisti, l’orientamento dei lavori 2026 verso classi energetiche elevate è una scelta che combina opportunità incentivante (bonus 2026) e protezione del valore dell’asset nel medio periodo.

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Contatti e supporto tecnico

Per la verifica della conformità dei sistemi isolanti Isolkappa rispetto ai requisiti del DM 28 ottobre 2025, dei CAM 2025 e dei limiti di trasmittanza per l’accesso alle detrazioni, è disponibile l’ufficio tecnico:

Isolkappa Italia S.r.l.
Sede operativa: Via Spineta, 84091 Battipaglia (SA)
Telefono: +39 0828 971713
Email: info@isolkappa.it


A cura dell’ufficio tecnico Isolkappa — oltre 30 anni di esperienza nella produzione di sistemi per l’isolamento termoacustico in EPS.

Fonti: Gazzetta Ufficiale (DM 28 ottobre 2025, DM 7 agosto 2025, DM 24 novembre 2025, Legge 199/2025, DPCM 5 dicembre 1997), Agenzia delle Entrate, ENEA, GSE, MASE, Guida ANIT “Norme e Bonus 2026”.

Disclaimer: questa guida ha scopo informativo. Per applicazioni specifiche, consultare i decreti citati e l’ufficio tecnico Isolkappa.