Attestazione SOA obbligatoria, termina la fase transitoria

Le imprese, dal prossimo primo luglio, dovranno essere provviste di attestazione SOA per ricevere affidamenti di lavori il cui importo superi i 516mila euro. Chi affida il lavoro ha tempo fino al 30 giugno 2023 per accedere alle detrazioni scegliendo imprese esecutrici con attestazione o che abbiano dato inizio alla procedura di rilascio della SOA.

Si tratta di una certificazione – in merito all’affidabilità dell’impresa – prima necessaria solo in caso di appalti pubblici, ora estesa anche agli appalti tra privati di importo superiore a 516 mila euro. La norma è entrata in vigore già dal primo gennaio 2023, il periodo transitorio è alle battute finali, dal primo luglio l’obbligo.

Esclusi da tale vincolo sono i Sismabonus (senza salto di classe) e le agevolazioni relative all’acquisto di immobili.

Tutti i dettagli di seguito: 

“Obbligo di attestazione SOA, finisce la fase transitoria. Dal 1° luglio prossimo si chiudono le porte del Superbonus e di altri bonus edilizi per chi affida i lavori di importo superiore a 516 mila euro a imprese sprovviste. C’è tempo infatti fino al 30 giugno 2023 per accedere alle detrazioni scegliendo soggetti esecutori che abbiano solo dato inizio alla procedura di rilascio della SOA, la specifica certificazione che ne attesta il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. A stabilirlo è l’art. 10 bis del dl 21/2022; unici esclusi dalle nuove regole sono il Sismabonus senza salto di classe e i bonus della famiglia “acquisti”.

Per garantire il committente in merito all’affidabilità delle imprese a cui sono affidati i lavori più costosi agevolabili con bonus edilizi, il legislatore ha introdotto con il dl 21/2022 l’obbligo di attestazione SOA per le imprese esecutrici. Si tratta di una certificazione prima necessaria solo in caso di appalti pubblici, ma che l’art. 10 bis del citato decreto ha esteso anche agli appalti tra privati di importo superiore a 516 mila euro, ponendolo come condizione di accesso alle detrazioni.

L’obbligo è entrato in vigore già dal 1° gennaio 2023, ma la norma prevede un periodo transitorio ormai alle sue battute finali. Mancano pochi giorni, infatti, al 30giugno 2023, data fino alla quale i contribuenti possono fruire del Superbonus e detrazioni minori anche affidando i lavori ad imprese sprovviste di SOA, purché queste abbiano almeno avviato le procedure di rilascio.

Tutto cambia, dunque, a partire dal 1° luglio prossimo: se il soggetto incaricato degli interventi sopra i 516 mila euro non è dotato di SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, la strada per i bonus edilizi è definitivamente chiusa.

A fare chiarezza sull’obbligo è giunta la circolare 10/23 delle Entrate, definendone l’ambito di applicazione. La regola, spiega l’Agenzia, fa salvi alcuni bonus. L’art. 10 bis, infatti, fa esplicito riferimento agli interventi previsti dall’art. 119 (Superbonus) e dall’art. 121, co. 2, (bonus diversi dal Superbonus) del decreto rilancio (dl 34/2020). Nell’elencare quali siano i bonus diversi dal 110% per i quali scatta tra pochi giorni l’obbligo di SOA, le Entrate citano, tra gli altri, l’art. 16 del dl 63/2013 ma limitatamente ai suoi co. dall’1-bis all’1-septies. È escluso dalla lista, quindi, il bonus regolato dal co. 1, il Sismabonus ordinario senza salto di classe, per il quale è evidente che il nuovo requisito certificativo non operi.

Similmente, si salvano dallo stringente obbligo (si ricorda che ottenere la SOA comporta costi non indifferenti soprattutto per piccole e medie imprese) anche agevolazioni come il Sismabonus-acquisti (dl 63/2013, art. 16, co.1 septies). È il dl 11/2023 a specificare che le condizioni SOA introdotte dall’art. 10 bis “essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari” (art. 2 ter, co. 1, lett. d), n. 3).

Oltre al Sismabonus-acquisti, spettante a chi acquisti immobili derivanti da demolizione e ricostruzione di interi edifici direttamente dall’impresa di costruzioni, la non applicazione dell’obbligo SOA riguarda anche il bonus immobili ristrutturati (Tuir, art. 16 bis, co. 3), cui possono accedere gli acquirenti di unità immobiliari restaurate o ristrutturate. Ciò significa che un’impresa priva di SOA potrà demolire e ricostruire interi edifici, ristrutturarli o restaurarli anche dopo il 1° luglio, a prescindere dal loro valore economico, purché destinati alla vendita”.

 

FONTE: Italia Oggi, 27 giugno 2023