Superbonus, 30% dei lavori entro il 30 settembre. L’approfondimento

Scadenza in arrivo per gli edifici unifamiliari: per accedere alla detrazione fino a fine anno, risulta necessario aver effettuato almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre prossimo.

L’ANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico – in seguito alle richieste di chiarimento ricevute, approfondisce il tema partendo, come di consueto, dai testi di legge e dalle indicazioni ufficiali. E prova a fare chiarezza: “La scadenza riguarda l’accesso al Superbonus 110% per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari e sulle unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo all’interno di edifici plurifamiliari (comma 8 bis, dell’art. 119 , Legge 77/2020); la scadenza non riguarda altri casi, come ad esempio i condomini o gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate”.

Il passaggio di legge che governa tale scadenza recita così: “[…] Per gli interventi effettuati su unità immobiliari […], la detrazione del 110 % spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati […]”.

La dicitura che sottolinea come nel computo del 30% “possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal Superbonus”, trova conferma nell’interrogazione parlamentare n. 5-08270 del 20 giugno 2022: “È possibile scegliere se calcolare il 30 per cento dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022 considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus, oppure includere anche altri lavori esclusi da tale detrazione, effettuati sul medesimo immobile”.

Quanto ai controlli, la Commissione consultiva per il monitoraggio del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, suggerisce al direttore dei lavori di redigere un’apposita dichiarazione – da inviare via PEC o raccomandata all’impresa – basata su idonea documentazione probatoria (ad esempio Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, ecc.), da allegare alla documentazione finale e, in ogni caso, da tenere a disposizione di una eventuale richiesta degli organi di controllo.

Una precisazione: per quei lavori avviati entro il 30 giugno e che al 30 settembre non superano il 30%, sarà possibile detrarre al 110% soltanto le spese sostenute fino al 30 giugno 2022; mentre per i lavori avviati dopo il 30 giugno e che al 30 settembre non superano il 30%, non sarà possibile detrarre nulla al 110%.

Inoltre, per dimostrare il superamento del 30%, i lavori devono essere stati effettivamente realizzati, per cui non basta il pagamento dell’importo che corrisponde al 30% dei lavori se lo stesso non coincide con l’effettiva realizzazione degli interventi.